La norma di cui si parla: l'articolo 79 della Costituzione - "La concessione dell'indulto"
L'indulto costituisce un atto di clemenza, concesso dal Presidente della
Repubblica, che condona in tutto o in parte la pena inflitta, oppure la commuta in un'altra specie
di pena stabilita dalla legge. Anche la grazia, ugualmente concessa dal Presidente della
Repubblica, rappresenta un provvedimento che estingue la pena, ma ha carattere individuale.
Previsto dall'articolo 174 del codice penale, l'indulto ha quindi carattere generale, come
l'amnistia, ma quest'ultima ne differisce, in base alla normativa dell'articolo 151 del codice
penale, in quanto estingue non la pena, ma il reato stesso. Entrambi gli istituti, indulto ed
amnistia, possono essere sottoposti a condizioni ed obblighi. L'indulto non estingue le pene
accessorie, salvo che il decreto di concessione disponga diversamente, e neppure gli altri
effetti penali della condanna. A livello costituzionale, l'indulto trova menzione nell'articolo 79,
ove è previsto che la legge concessiva di tale beneficio sia deliberata con la maggioranza
qualificata dei due terzi dei componenti. Il testo attuale è il risultato delle modifiche
all'articolo 79 introdotte dalla legge costituzionale 6 marzo 1992 n. 1, ma da tale data non è
stata mai approvata alcuna legge concessiva dell'indulto. Il testo originario recitava testualmente
"L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle
Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione".
Proprio la mancata attuazione del dettato costituzionale nel testo vigente dal 1992 ha sollevato un
ampio dibattito, con ipotesi di modifica dell'articolo 79 della Costituzione o con possibilità di
concessione del cosiddetto "indultino", ossia un provvedimento di sospensione di tre anni di pena.
Il tema è di grande rilevanza e complessità in quanto va ad incidere su due aspetti particolarmente
delicati, quali il sovraffollamento delle carceri e la messa in libertà di imputati già dichiarati
colpevoli e sottoposti a pene detentive.





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