Presentazione delle candidature per la circoscrizione estero
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 459/2001 recante "Norme per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", la circoscrizione Estero è suddivisa
in quattro ripartizioni (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della
Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide)
in ciascuna delle quali è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per
il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione
al numero dei cittadini che vi risiedono, come risulta dai dati più recenti dell'elenco aggiornato
dei cittadini italiani residenti all'estero.
Con distinti decreti del Presidente della Repubblica, emanati contemporaneamente
al decreto di convocazione dei comizi, è individuato il numero dei seggi da assegnare alle singole
ripartizioni per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione
proporzionale per ciascuna ripartizione. L'elettore, oltre al voto di lista, può esprimere due voti
di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto
di preferenza nelle altre.
Per la presentazione dei contrassegni e delle liste nella circoscrizione Estero,
si osservano, in quanto compatibili le norme stabilite in materia dal T.U. per l'elezione della
Camera dei deputati n. 361/1957.
Tra il 44° e il 42° giorno antecedente quello della votazione, pertanto, i
rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati depositano presso il Ministero
dell'Interno il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste partecipanti alla
competizione elettorale.
Contestualmente al deposito del contrassegno, è necessario designare i delegati
incaricati di presentare le liste per ciascuna delle quattro ripartizioni.
Valgono, per la circoscrizione Estero, i medesimi divieti stabiliti per il
deposito dei contrassegni delle liste del territorio nazionale. In particolare: divieto
di deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona, divieto di
deposito di contrassegni confondibili con altri già depositati o con simboli usati
tradizionalmente da altri partiti, divieto di presentare contrassegni al solo scopo di precluderne
l'uso ad altri.
Vige, inoltre, l'obbligo per i partiti e gruppi politici di presentare le proprie
liste con un contrassegno che riproduca il simbolo di cui notoriamente fanno uso.
La presentazione delle candidature, sia per i senatori che per i deputati avviene
presso la cancelleria della Corte d'Appello di Roma (sede dell'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero) dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello
delle votazioni.
E' ammessa la presentazione di liste comuni di candidati da parte di più partiti
o gruppi politici: in tal caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo che riproduca i
contrassegni di tutte le liste interessate.
Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di
seggi spettanti alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere
incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.
Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni e devono essere
sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione. Ai
sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 22 del 27 gennaio 2006, in occasione delle prossime elezioni
politiche il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste è ridotto alla
metà.





Licenza Creative Commons


