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Accesso civico generalizzato
Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.
La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).
L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).
Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.
Come si esercita
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto, modello ACG (.rtf, 91 KB), senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato al dipartimento, all'ufficio centrale o all’ufficio periferico competente per via telematica (sia e-mail ordinaria che posta elettronica certificata-Pec), per posta ordinaria o consegnato a mano, ai seguenti contatti:
Uffici centrali
(Le voci in elenco hanno un menu a discesa con apertura e chiusura che fornisce i contatti in dettaglio)
Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
Dipartimento della Pubblica sicurezza
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti
Uffici periferici
- Prefetture - Uffici territoriali del governo (Utg)
- Link: www.prefettura.it
Richiesta di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’ufficio detentore dei dati, sia che si tratti di uffici centrali che periferici di quest’amministrazione, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, inviando la richiesta ai seguenti recapiti:
- pec: responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it
- posta ordinaria: Ministero dell’Interno – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Via Cavour, n. 6 – 00184 Roma.
Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all’ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati.Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.
Tutela
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell’Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.