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Anagrafe antimafia degli esecutori
L’Anagrafe antimafia degli esecutori è uno speciale elenco, liberamente accessibile, contenente tutti gli operatori economici cui possono essere affidati, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, lavori, servizi e forniture connessi agli interventi di ricostruzione pubblica e privata con contribuzione pubblica nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, 2016 in Centro Italia, 2017 nell’isola di Ischia, 2018 nelle provincie di Campobasso e Catania, nonché connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.
L’iscrizione in Anagrafe è disposta dalla Struttura per la prevenzione antimafia su istanza dell’operatore economico, all’esito dei controlli eseguiti dalla stessa Struttura.
L’iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per tutti gli ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell’iscrizione medesima, pari a un anno, con evidente accelerazione e semplificazione degli accertamenti prescritti ai fini antimafia.
L’iscrizione deve permanere senza soluzione di continuità per tutta la durata dell’esecuzione delle prestazioni. Nel caso in cui sia indetta una procedura di selezione, l’iscrizione, a prescindere dalle modalità prescelte dal committente, costituisce un requisito inderogabile per la relativa ammissione. Tutti gli operatori economici possono in ogni caso partecipare previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe. L’affidamento negoziale può comunque avvenire soltanto a iscrizione avvenuta.
L’iscrizione in Anagrafe ai fini predetti è richiesta anche per gli operatori economici già validamente iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del governo ai sensi dell’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190. In questo caso, i richiedenti sono iscritti di diritto per il periodo di validità temporale corrispondente a quello residuo di iscrizione in uno dei predetti elenchi.
Qualora gli affidamenti di competenza della Struttura dovessero comportare, anche solo in parte, il ricorso a lavori, servizi e forniture rientranti tra le attività maggiormente esposte a rischio di condizionamento mafioso di cui ai commi 53 e 54 del citato articolo 1, gli operatori economici debbono essere obbligatoriamente iscritti negli elenchi prefettizi, non essendo sufficiente l’iscrizione in Anagrafe.