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Controlli antimafia

La Struttura per la prevenzione antimafia assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti, subappalti o altri subcontratti, per qualsiasi importo o valore, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione, pubblica e privata con contribuzione pubblica, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, 2016 in Centro Italia, 2017 nell’isola di Ischia, 2018 nelle provincie di Campobasso e Catania, nonché connessi alla organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.
In particolare, la Struttura esegue, con una competenza funzionale ed esclusiva, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), le verifiche per il rilascio, da parte della stessa, dell'informazione antimafia liberatoria ai fini dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta in quanto interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, ai predetti interventi.
Tali controlli antimafia sono svolti con le modalità previste dalle specifiche Linee guida adottate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP), anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del Codice delle leggi antimafia, ed approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Tali linee guida prevedono l’articolazione dei controlli in due fasi strettamente correlate. La prima è finalizzata al rilascio di un’informativa liberatoria “speditiva”, sulla base uno screening antimafia effettuato tramite il diretto coinvolgimento della DIA, che consente l’iscrizione del richiedente in Anagrafe in tempi brevi predefiniti.Tale iscrizione è condizionata all’esito della seconda fase, in cui le verifiche effettuate dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti sono volte ad accertare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
Nel caso in cui emergano controindicazioni, la Struttura avvia la procedura per adottare l’informazione interdittiva, con l’eventuale prescrizione, ove ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato Codice, che consentirà l’iscrizione in Anagrafe condizionata alle valutazioni effettuate alla conclusione del periodo di vigilanza collaborativa.
La procedura di adozione dell’interdittiva è avviata anche nel caso in cui le controindicazioni emergano nei confronti di un operatore economico già iscritto, con la conseguente cancellazione dall'Anagrafe. Nei casi in cui la cancellazione riguardi un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, che fanno salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e prevedono la possibilità di non revocare l’aggiudicazione e non recedere dai contratti e sub-contratti stipulati con il soggetto destinatario dell’informazione stessa per eccezionali e tassative ragioni indicate al comma 3, debitamente motivate. La Struttura, adottato il provvedimento interdittivo, è inoltre competente a verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.
La Struttura provvede ad un aggiornamento degli accertamenti antimafia in sede di rinnovo dell’iscrizione in Anagrafe, o in caso modificazioni degli assetti societari o gestionali, che l’operatore è tenuto a comunicare ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
La Struttura può comunque disporre in qualsiasi momento verifiche sulla permanenza dei requisiti in capo all’operatore economico iscritto secondo una metodologia a campione, o sulla base di specifici elementi acquisiti o segnalati, o all’esito di analisi di contesto, elaborate dalla Direzione investigativa antimafia e dal Gruppo interforze centrale istituito presso la direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, che evidenzino l’esigenza di una specifica attenzione verso determinati settori imprenditoriali o ambiti territoriali.
La Struttura, per rendere più efficace l’attività di vigilanza nella fase esecutiva dei predetti interventi e garantire al contempo l’unitarietà dell’azione di prevenzione, è tenuta ad assicurare il coordinamento degli accessi ispettivi disposti ai sensi dell’articolo 93 del citato Codice antimafia. La Struttura può anche disporre direttamente i predetti accessi, avvalendosi dei Gruppi interforze antimafia costituiti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, sulla base di intese con i Prefetti interessati.