Fondo di rotazione - richieste estorsive e dell’usura

Lo Stato si fa carico, secondo un principio di solidarietà, del costo derivante dalle denunce degli operatori economici e dei cittadini per contrastare in modo efficace i fenomeni criminosi e garantire sostegno a chi si ribellano a racket e all'usura
Fondo di solidarietà

La legge n.10 del 26.2.2011 all’art.1 comma 6 sexies ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura i preesistenti Fondi:

  • Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura, istituito con D.P.R. 455/99. con cui è stata attuata l’unificazione dei preesistenti Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura e Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, disciplinati rispettivamente dalle leggi 108/96 e 44/99;
  • Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, istituito con legge n. 512/99. Chiunque abbia subito un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, riconosciuto con sentenza emessa a carico di soggetti imputati dei reati di cui all’art. 416 bis del c.p.p., può fare richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e conseguire con delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, il risarcimento dei danni liquidati in sentenza. Lo stesso beneficio è riconosciuto agli eredi della vittima deceduta. Per informazioni più dettagliate si rinvia al link “Come fare per” all’interno del sito delle prefetture di competenza.
  • Con l’art. 14 della legge 122/2016 il Fondo è destinato anche all’indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti.
    Chiunque sia stato vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 del codice penale può fare richiesta di accesso al Fondo e conseguire con delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, l’indennizzo previsto. Per informazioni più dettagliate si rinvia al link “Presupposti e requisiti per l’accesso al Fondo delle vittime dei reati intenzionali violenti” nella pagina del Commissario.

Permangono peraltro, quali organi del Fondo “unificato”, i due distinti Comitati di solidarietà, che hanno sede presso il Ministero dell'Interno, presieduti da un Commissario di nomina governativa, con funzioni deliberanti.

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