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Iscrizione e rinnovo
L’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori costituisce condizione per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti, sub-contratti e sub-appalti pubblici e privati per le prestazioni soggette ai controlli da parte della Struttura per la prevenzione, indipendentemente dalle modalità di selezione prescelte dal committente, dalla tipologia e dalla durata delle attività e da qualsiasi condizione e modalità della loro esecuzione.
I contraenti ed i subcontraenti devono rimanere iscritti in Anagrafe per l’intera durata dell’esecuzione delle prestazioni senza soluzione di continuità.
Gli operatori non iscritti in Anagrafe saranno comunque ammessi a partecipare alle predette procedure, ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 189/2016, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione.
La domanda di iscrizione in Anagrafe è presentata alla Struttura dall’operatore economico a prescindere dalla partecipazione ad una procedura di affidamento ed indipendentemente dal valore dei lavori mediante accesso alla piattaforma dell’Anagrafe al link https://anagrafeesecutori.interno.gov.it/
L’iscrizione è disposta dalla Struttura, all’esito di verifiche antimafia effettuate con le modalità dell’informazione che si siano concluse con esito liberatorio, o con la prescrizione delle misure di cui all’articolo 94-bis del Codice delle leggi antimafia.
La normativa speciale prevede talune deroghe alla normativa antimafia ed in particolare l’assoggettamento ai controlli e al conseguente obbligo di iscrizione in Anagrafe anche degli operatori economici affidatari di commesse private che fruiscano di contribuzione pubblica, l’scrizione preventiva rispetto all’aggiudicazione dei contratti pubblici ovvero prima dell’assegnazione da parte del committente privato, l’attribuzione alla Struttura della competenza esclusiva in merito agli accertamenti sui soggetti da scrutinare.
Sono iscritti di diritto in Anagrafe gli operatori economici già iscritti in uno degli Elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012 n. 190.
L’iscrizione in Anagrafe ha una validità temporale di dodici mesi o il più breve termine indicato nella comunicazione di avvenuta iscrizione nel caso in cui l’operatore economico risulti presente in uno dei predetti Elenchi, nel qual caso avrà un periodo di validità temporale pari a quello residuo nell’Elenco.
I medesimi operatori, 30 giorni prima della scadenza del periodo di validità temporale dell'iscrizione, dovranno richiedere il rinnovo della stessa mediante accesso al predetto link. Il rinnovo è disposto dalla Struttura previo aggiornamento delle verifiche antimafia.
Restano ferme le specifiche modalità di verifica antimafia di cui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti gli operatori economici che svolgono quelle attività ritenute particolarmente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose, indicate al comma 53 del medesimo articolo 1.