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Iscrizione e rinnovo

L’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori può essere richiesta alla Struttura per la prevenzione antimafia dall’operatore economico interessato a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata con contribuzione pubblica, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, 2016 in Centro Italia, 2017 nell’isola di Ischia, 2018 nelle provincie di Campobasso e Catania, nonché a quelli connessi alla realizzazione delle opere ed infrastrutture per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.
La domanda è presentata senza alcun onere finanziario, esclusivamente mediante accesso alla piattaforma al link: https://anagrafeesecutori.interno.gov.it/.
L’iscrizione ha una validità temporale di dodici mesi ed è disposta dalla Struttura, all’esito dei controlli antimafia dalla stessa effettuati.
L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.
La richiesta di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata dall’operatore economico interessato, entro 30 giorni dalla scadenza, mediante accesso al predetto link ed è disposta dalla Struttura previo aggiornamento degli accertamenti antimafia.
Durante il periodo di permanenza, l’operatore economico iscritto deve comunicare alla Struttura, sempre mediante accesso al medesimo link, tutte le modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia), a pena di decadenza.
L’iscrizione in Anagrafe deve essere richiesta anche dagli operatori economici già validamente iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190. In questo caso, i richiedenti sono iscritti di diritto per il periodo di validità temporale corrispondente a quello residuo di iscrizione in uno dei predetti elenchi.
Qualora gli affidamenti di competenza della Struttura dovessero comportare, anche solo in parte, il ricorso a lavori, servizi e forniture rientranti tra le attività maggiormente esposte a rischio di condizionamento mafioso di cui ai commi 53 e 54 del citato articolo 1, gli operatori economici debbono essere obbligatoriamente iscritti nei predetti elenchi, non essendo sufficiente l’iscrizione in Anagrafe.