Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile

Il dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, presso il quale è incardinato il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, svolge le funzioni e i compiti spettanti al ministero dell’Interno di seguito indicati:

  • soccorso pubblico ed estinzione degli incendi, compreso il concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi;
  • prevenzione incendi e sicurezza tecnica;
  • difesa civile e concorso alle politiche di protezione civile, ferme restando le competenze del dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni.

Il dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un capo dipartimento che svolge le funzioni di indirizzo generale e di coordinamento politico-amministrativo.

Le funzioni di vice capo dipartimento vicario sono attribuite al capo del Corpo Nazionale, nella qualità di vertice del Corpo stesso, al quale competono, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente per la posizione di capo del Corpo, il coordinamento tecnico-operativo delle direzioni centrali e delle strutture periferiche  ai fini del raccordo delle funzioni del dipartimento con quelle del Corpo Nazionale, nonché l’attività ispettiva nei riguardi degli Uffici centrali e periferici del Corpo nazionale.

Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della direzione centrale per la Difesa civile e le Politiche di Protezione Civile.

Il dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile è articolato, a livello centrale, in Direzioni centrali ed Uffici del dipartimento.

Le direzioni centrali sono le seguenti:

Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano sul territorio in:

  • direzioni regionali, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni istituzionali;
  • comandi, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni istituzionali;
  • distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei Comandi;
  • reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.