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Crimini domestici, dal 16 luglio il regolamento sui benefici agli orfani
Entra in vigore il 16 luglio prossimo il decreto interministeriale 21 maggio 2020, n.71, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale-Serie generale n.164 del 1° luglio 2020.
Il regolamento rende operative una serie di norme che prevedono benefici a favore degli orfani di crimini domestici minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il decreto introduce misure per il sostegno del diritto allo studio, con l’erogazione di borse di studio e la frequenza gratuita o semigratuita presso convitti, educandati o altre istituzioni educative - anche in base a convenzioni stipulate dal Commissario per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti - a favore di studenti degli istituti del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) e degli istituti tecnici superiori (Its).
Il regolamento prevede inoltre iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l’inserimento nel mondo lavorativo e incentivi alle assunzioni, erogando ai datori di lavoro fino al 50% dei contributi versati, per un periodo massimo di 36 mesi.
Previsto anche un sostegno di 300 euro mensili per ogni minorenne alle famiglie affidatarie degli orfani dei crimini domestici e - soltanto per il triennio 2018-2020 - contributi per spese mediche e assistenziali.
I benefici previsti sono cumulabili tra loro e le domande vanno trasmesse alla prefettura competente per il successivo inoltro al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti.
Le domande per il sostegno allo studio, per l’orientamento e formazione, per le spese medico-assistenziali e per il sostegno alle famiglie affidatarie di orfani minorenni vanno inoltrate alla prefettura territorialmente competente in base alla residenza, per il successivo inoltro al Commissario.
Le domande per gli incentivi all’assunzione devono invece essere presentate all’Inps dal datore di lavoro.