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Vittime di reati violenti: in vigore i nuovi indennizzi
Sono in vigore, dal 24 gennaio scorso, i nuovi valori di indennizzo previsti dallo Stato per le vittime di reati intenzionali violenti.
Con le modifiche realizzate con il decreto del 22 novembre 2019 dei ministeri dell'Interno e della Giustizia, in collaborazione con il ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n.18 del 23 gennaio 2020) lo Stato riconosce adeguamenti nel solco dell'attuazione delle politiche contro la violenza di genere e a tutela delle vittime, recepite con la firma della convenzione di Istanbul (consiglio d'Europa).
I nuovi importi sono:
- euro 50 mila per il reato di omicidio;
- euro 60 mila solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva;
- euro 25 mila per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza della minore gravità (art. 609 bis, comma 3, codice penale);
- euro 25 mila per le lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2, codice penale);
- euro 25 mila per la deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies,codice penale).
Gli importi possono essere incrementati, fino ad un massimo di 10 mila euro, di una ulteriore somma per spese mediche e assistenziali documentate. Per i delitti diversi, invece, è erogato, fino a massimo di 15 mila euro, un indennizzo solo per spese mediche e assistenziali documentate.
A sovraintendere - quale autorità decisionale - all'esame delle domande per l’accesso al Fondo, è il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, nella cui pagina web istituzionale sono descritti i presupposti e requisiti necessari.
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Il decreto pubblicato nella G.U. del 23.01.2020 | 1.44 MB |